CON LA RIFORMA DELL'
INAIL (DECRETO LEGISLATIVO N. 38/2000 IN G.U. N. 50 DEL 1 MARZO
2000) ENTRANO NELLA LEGISLAZIONE L'INFORTUNIO IN ITINERE E IL DANNO BIOLOGICO
INFORTUNIO
IN ITINERE
Ecco la norma dell'articolo 12 del decreto
legislativo n. 38/2000 che introduce il riconoscimento dell'infortunio in
itinere, aggiungendo il comma 3 all' articolo 210 del
DPR 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni.
"Salvo il caso di interruzione
o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate,
l'assicurazione comprende gli infortuni accorsi alle persone assicurate durante
il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di
lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il
lavoratore ha più rapporti di lavoro e , qualora non sia presente un servizio
di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo
di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la
deviazione si intendono necessitate quando sono dovute
a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o
all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche
nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato,
purchè necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente
cagionati dall'uso di alcolici e di psicofarmaci o
dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni ; l'assicurazione,
inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta
abilitazione di guida".
Prima di
questa norma l'infortunio in intinere veniva
riconosciuto solo per via giurisprudenziale, attraverso i concetti di occasione di lavoro, rischio generico,
specifico e generico aggravato, che delucidiamo di seguito brevemente.
·
Occasione di lavoro
Sussiste
allorchè vi sia un nesso causa-effetto tra lavoro e infortunio. In questo senso un
evento può essere qualificato come infortunio sul lavoro anche se non si è
verificato nell'ambiente di lavoro o in orario di lavoro.
·
Rischio generico e specifico
Si chiama
"generico" il rischio gravante su
una qualsiasi persona. E' invece definito "specifico" il
rischio gravante esclusivamente sul lavoratore in ragione dell'attività da lui
svolta.
·
Rischio generico aggravato da motivi di lavoro
Il rischio generico si
trasforma in "generico aggravato" (dal lavoro) se affrontato per
finalità lavorative
Alla luce di tali definizioni di origine
giurisprudenziale, l'infortunio in
itinere viene a costituire "la figura più importante del rischio generico
aggravato". Pertanto, secondo l'indirizzo
tradizionale, qualora al rischio generico che incombe su qualsiasi persona si
aggiunga un qualcosa di più che lo trasformi in rischio generico aggravato o in
rischio specifico, l'infortunio in itinere è indennizzabile. Secondo orientamenti più recenti allorchè il tragitto del
lavoratore sia finalizzato al raggiungimento del luogo di lavoro e viceversa,
l'infortunio in itinere viene sempre o quasi riconosciuto.
DANNO
BIOLOGICO
Ecco la definizione di danno biologico introdotta
dall'articolo 13 comma 1del decreto legislativo n.
38/2000 :
"1. In attesa della
definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la
determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via
sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la
lesione all'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico-legale,
della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono
determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del
danneggiato."
Prima di questa norma il danno biologico non
rientrava nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. Infatti le indennità previste dal DPR n. 1124/1965 erano riferite
esclusivamente ai riflessi che la menomazione derivante da infortunio o
malattia professionale aveva sull'attitudine al lavoro, lasciando da parte le ricadute
che la stessa menomazione aveva sulla vita anche privata del lavoratore. Sotto
tale profilo, il lavoratore poteva chiedere il risarcimento del danno biologico
non quale danno differenziale (scarto tra riflessi della menomazione
sull'attitudine al lavoro e riflessi sugli altri ambiti di vita) bensì in modo
autonomo.
Lo stesso articolo 13 del decreto legislativo n.
38/2000 stabilisce che le menomazioni
devono essere valutate in base ad apposite tabelle di
indennizzo le quali dovranno essere approvate con decreto del ministro del
lavoro di concerto con il ministro del tesoro, a seguito di delibera del
consiglio di amministrazione dell'
I.N.A.I.L. A partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto si applicherà il nuovo
sistema di indennizzo.